LE COMUNITA’ MONTANE. FUNZIONI E REGOLAMENTO.
L’art.1 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recita:
“Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in attuazione dell’articolo 44, ultimo comma della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e all’attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei
programmi regionali.”
(L’art 44 della Costituzione contiene una riserva di legge per la creazione delle comunità montane).
Nei seguenti articoli la legge invece tratta:
Le finalita’ delle Comunita’ montane
Le comunità montane sono state istituite per:
Cercare di eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, quindi cercare di dotare queste zone di servizi e di infrastrutture per migliorare le condizioni di abitabilità ed inoltre di promuovere lo sviluppo economico attraverso incentivi sostenendo le iniziative economiche che possano valorizzare maggiormente le risorse del territorio.
Garantire la difesa del suolo e la protezione della natura.
La Ripartizione dei territori
La ripartizione dei territori fra le comunità montane è affidata alle singole regioni, che hanno fatto delle comunità montane zone omogenee tenendo conto dell’unità territoriale economica e sociale.
Caratteristiche delle comunita’ montane
Le comunità montane sono enti di diritto pubblico, sottoposte a legge regionale.
La regione interviene nella formulazione degli statuti, nella composizione degli organi, nella preparazione dei piani di sviluppo, dei programmi annuali e nei rapporti con gli altri enti.
Ciascuna Comunità montana in base alle indicazioni del piano regionale, formulerà un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona dove dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici.
In questi piani inoltre dovrà indicare il tipo e il presumibile costo degli investimenti che vorrà sostenere.
L’organo deliberante della Comunità, esaminato il piano ed eventualmente apportato alcune modifiche, lo trasmetterà per l’esame e l’approvazione alla regione.
Una volta approvato, la regione provvede annualmente sulla base della ripartizione del piano triennale, a finanziare la Comunità montana che ottenuto l’affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge. In seguito l’ente procederà anche alla redazione del rendiconto consuntivo che conterrà i dati effettivi della gestione della Comunità montana.
Attivita’ di revisione contabile
L’attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti, all’albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L’incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
L’organo di revisione contabile e finanziaria della gestione dell’ente attesta la
corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze di gestione redigendo una relazione che accompagna il rendiconto in sede di deliberazione.
Limite della spesa delle comunita’ montane
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.
In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa, la Giunta
regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
Competenza delle funzioni
Nello svolgimento delle proprie attività le Comunità montane possono delegare ad altri enti alcune funzioni nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, viceversa La Comunità montana può assumere funzioni degli enti che la costituiscono, quando sia delegata dagli stessi.
Organi della comunita’ montana
Gli organi della comunità montana sono: l’assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.
L’assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere che dell’assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana.
La giunta esecutiva delle comunità montane è eletta dall’assemblea ed è composta da:
3 membri compreso il presidente nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a 10 (è il caso delle CM della nostra provincia);
5 membri compreso il presidente nelle comunità formate da un numero di comuni da 11 a 35;
7 nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a 35.
Il presidente è eletto dall’assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare
Funzioni dell’assemblea
Approvare lo statuto;
approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
approvare le convenzioni con la provincia e i comuni;
deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari;
deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi
deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti
Funzioni della giunta esecutiva
La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell’assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all’assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l’assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’assemblea.
Funzioni del presidente
Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva.