il paesaggio nella legislazione nazionale
Per paesaggio si intende una parte omogenea del territorio i cui peculiari caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle specifiche interrelazioni; tutela e valorizzazione sono dirette alla salvaguardia dei valori che il paesaggio esprime quali manifestazioni percepibili di identità. Sono qualificati beni paesaggistici gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, ed in particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (quali, ad esempio, le bellezze panoramiche), le aree tutelate per legge (territori costieri, ghiacciai, parchi e riserve nazionali e regionali, ecc.), ed infine gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.
1. La pianificazione paesaggistica. Le regioni svolgono i compiti loro affidati in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio sottoponendo l’uso del territorio ad una specifica regolamentazione. Ciò avviene mediante l’approvazione di piani paesaggistici o di piani urbanistico- territoriali, riguardanti l’intero territorio regionale. Con riferimento ai beni paesaggistici, il piano definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.