La nozione di “bene culturale”

Posted by Work in Progress Febbraio 21, 2012 Comments are off 1263 views

La nozione di “bene culturale” ha origini relativamente recenti, essendo stata utilizzata, per la prima volta nel contesto internazionale, in occasione della “Convenzioone per la protezione dei beni cultruali in caso di conflitto armato” firmata alla’AJA il 14 maggio 1954, e ratificata con la legge del 7 febbraio 1958, n. 279, insieme al regolamento di esecuzione ed al relativo protocollo.

 

 

Una definizione di bene culturale mobile è data dall’art. 2 della Conv. UNIDROIT: «sono considerati come beniculturali I beni che, a titolo religioso o profane, sono importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartengono, ad una delle categorie enumerate nell’allegato alla presente convenzione >>

L’allegato contiene un elenco per categorie dei beni ai quali si applica il regime convenzionale. Quest’elenco ricalca quello già contenuto nell’ art. 1 della convenzione Unesco del 1970, alla quale la convenzione più recente si è apertamente ispirata. Esso ha carattere esemplificativo e non contiene alcun riferimento al valore venale dei beni, inoltre non coincide esattamente con l’elenco per categorie di beni contenuto nel Codice italiano dei beni culturali (art.10 e Allegato A al Codice).

Di recente la stessa nozione di “beni culturali” ha subito un’evoluzione grazie all’approvazione di due nuovi strumenti convenzionali sempre a cura dell’UNESCO: la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali del 2005, le quali hanno ampliato la nozione di “bene culturale” da salvaguardare ben oltre il concetto tradizionale, in quanto si prefiggono di tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali, che non erano prese in considerazione dalle convenzioni precedenti, allo scopo di preservare la diversità delle espressioni culturali.

Infine va ricordata la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale sommerso del 2001, appena ratificata dall’italia, che ha il merito di aver qualificato quali beni culturali “tutte le tracce dell’esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico che sono sommersi, parzialmente o totalmente, periodicamente o in maniera permanente, da almeno 100 anni”, indicate in via esemplificativa nell’art.1 della Conv. 2001).

Invero, la definizione di “beni culturali” contenuta nelle principali convenzioni internazionali sopra ricordate è un poco tautologica. Tali testi infatti affermano che la tutela di un bene dipende dalla sua importanza dal punto di vista dell’arte, della storia, dell’archeologia, ecc.., per lo Stato richiedente.

Quello dell’importanza “culturale” che un oggetto di valore artistico deve avere per essere sottoponibile alla normativa internazionale, è un concetto presente in pressoché tutte le convenzioni in materia, talvolta accompagnato da altri aggettivi, come grande, significativa o particolare importanza.

L’ampiezza della definizione fa sì che l’ambito oggettivo di tutela garantita dal diritto internazionale convenzionale sia tale da comprendere non solo i capolavori riconosciuti e ammirati universalmente, ma anche tutti quegli oggetti che – per usare un’espressione nota del legislatore italiano – costituiscono una “testimonianza materiale avente valore di civiltà

[fonti: Dichiarazione XXXIX, Commissione Franceschini, in Riv. trim. Dir. pubbl., 1966, p. 119: A. Coppola- M.C. Spena, La legislazione sui beni culturali e del paesaggio, Roma 2008].

 

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